Statuto - Comitato Quartiere Olmi

Sezione 1 – Principi generali

    1. Ai sensi del Capo III del Codice Civile (“Delle associazioni non riconosciute e dei comitati”) e di ogni sua futura modifica, si costituisce l’associazione denominata “Comitato di Quartiere Olmi” (di seguito “Comitato”). La sua sede legale è in Via dei Salici, 1 – 20152 Milano.
    2. Il Comitato, nel richiamarsi ai principi ed ai valori sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, promuove gli interessi dei suoi aderenti nel rispetto di tutti i loro valori culturali, sociali, morali, associativi, politici, etnici e religiosi. Agisce in piena indipendenza, si contraddistingue per la sua natura apolitica ed aconfessionale. Non fa distinzioni di sesso, razza, etnia, orientamento sessuale, religione e rifiuta qualunque comportamento discriminatorio o violento a prescindere dalla sua natura. Non ammette alcuna attività di propaganda all’interno e per conto del Comitato.
    3. In nessun caso il Comitato oppure un suo socio potrà agire al di fuori delle leggi della Repubblica Italiana, dei regolamenti dell’Unione Europea oppure sostituirsi agli organi istituzionali esistenti, qualunque essi siano.
    4. Per Quartiere Olmi si intende la porzione del territorio del Comune di Milano delimitata dall’incrocio di queste vie:
      • A Nord/Nord ovest da Via Sandro Pertini e via Antonio Mosca
      • Est/Sud Est da Via Ippocastani e dal Cavalcavia Giuseppe Luraghi
      • A Ovest/Sud Ovest da via Ulivi

      Si intendono comprese anche le aree che separano la zona sopra delimitata dalla tangenziale Ovest oltre alle zone strettamente confinanti di interesse del Quartiere Olmi.

    5. Il Comitato rappresenta gli interessi degli abitanti ed i residenti del Quartiere Olmi presso Istituzioni pubbliche e Private al fine di favorire la discussione e gestione di problemi emergenti su tematiche quali:
      • gestione del territorio, urbanistica e l’ambiente
      • viabilità e traffico
      • servizi (a titolo di esempio: scolastici, sanitari, assistenziali, trasporto pubblico).
      • assistenza alla famiglia, ai giovani, agli anziani
      • La cultura e la solidarietà
      • la sicurezza
      • sviluppare il senso di appartenenza al Quartiere ed al Comitato.
    6. Il Comitato potrà organizzare iniziative quali eventi, pubblicazioni, corsi di insegnamento, gare, tornei e premi per raggiungere le proprie finalità ed incentivare i contatti fra gli aderenti.È altresì prevista la collaborazione con enti ed organizzazioni estere.



Sezione 2 – Organi del Comitato

    1. Il Comitato è composto da Soci. Questi formano i suoi organi, ovvero:
      • il Consiglio dei Soci Fondatori
      • il Consiglio Direttivo
      • l’Assemblea dei Soci.
    2. I dati di tutti i soci del Comitato e le appartenenze ai suoi organi sono elencati nel registro dei soci, il cui aggiornamento è responsabilità del Consiglio Direttivo.
    3. La qualifica di Socio si ottiene esclusivamente presentando domanda di adesione al Consiglio Direttivo, accettando per intero lo statuto (oltre ad ogni eventuale regolamento) e versando la quota associativa annuale deliberata dal Consiglio Direttivo. Nessuno, per nessun motivo, è esentato dal pagarla. Possono aderire anche minorenni solo tramite autorizzazione scritta di entrambi i genitori o di chi esercita la patria potestà.
    4. A fronte di comportamenti lesivi dell’immagine del Comitato oppure di atti compiuti all’interno del comitato che ne violino i principi fondanti, la qualifica di Socio può essere revocata tramite votazione a maggioranza dell’Assemblea dei Soci, come specificato nell’art.44. Ove la qualifica di Socio sia revocata, non si ha diritto alla restituzione di alcuna quota versata. Un’eventuale riammissione deve essere ratificata a maggioranza assoluta dal Consiglio dei Soci Fondatori su proposta del Consiglio Direttivo.

 

Il Consiglio dei Soci Fondatori

    1. Il Consiglio dei Soci Fondatori ha il compito di preservare immutati lo spirito e la missione originale del Comitato per come sono stati progettate da chi lo ha costituito nel solo interesse del quartiere Olmi. Ha ruolo di vigilanza su tutti gli aspetti e le attività del Comitato ed è l’organo più autorevole per la risoluzione di ogni tipo di controversia, comprese quelle sul presente Statuto. Ratifica, eventualmente trasformandola in espulsione dal Comitato, la sospensione di un Socio decisa dal Consiglio Direttivo ai sensi dell’art.26, comma b. Ogni decisione presa dal Consiglio dei Soci Fondatori deve essere inserita agli atti del Comitato ed ha effetto immediato, una volta protocollato il relativo atto.
    2. È composto da cinque persone che possiedono la qualifica di Socio Fondatore. Ne fanno parte, di diritto e fino a loro rinuncia o decesso, i fondatori del Comitato. La qualifica di Socio Fondatore non preclude la possibilità di essere eletto nel Consiglio Direttivo. I Soci Fondatori possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
    3. La qualifica di Socio Fondatore ha durata illimitata e non è ereditaria. Viene automaticamente sospesa, tramite atto del Consiglio dei Soci Fondatori, se quest’ultimo oppure il Consiglio Direttivo venissero a conoscenza di informazioni che dimostrino un conflitto con i principi di indipendenza, natura apolitica ed aconfessionale oppure legalità specificati negli art. 2 e 3 del presente statuto, ivi compresa la perdita del godimento dei diritti civili. Riprende automaticamente quando il Socio Fondatore sospeso dimostri al Consiglio dei Soci Fondatori ed al Consiglio Direttivo che sia venuta meno la condizione che ha causato la sospensione, dietro atto del Consiglio dei Soci Fondatori.
    4. È possibile rinunciare alla qualifica di Socio Fondatore previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, con preavviso minimo di tre mesi. Il Socio Fondatore uscente potrà indicare un socio da nominare in sua vece. La nomina, prima di diventare efficace dovrà essere ratificata all’unanimità dai membri residui del Consiglio dei Soci Fondatori, quindi all’unanimità dal Direttivo e successivamente dall’Assemblea dei Soci, appositamente convocata, effettuando una votazione come specificato nell’art.44. Le stesse normative si applicano in caso di decesso di un Socio che abbia la qualifica di Socio Fondatore.
    5. La qualifica di Socio Fondatore non è ereditaria. In caso di morte i Soci rimanenti potranno proporre, con votazione all’unanimità, al Consiglio Direttivo un sostituto. Per la ratifica, dovranno essere poi seguite le stesse modalità di cui all’art.14.
    6. Ove non fossero eletti i membri del Consiglio Direttivo oppure i suoi membri fossero decaduti, il consiglio dei Soci Fondatori ne assume il ruolo ed ha pieno potere di deliberare. In questo caso:
      • I poteri definiti per il Presidente del Consiglio Direttivo dovranno essere esercitati dall’intero Consiglio dei Soci Fondatori, tramite votazioni a maggioranza assoluta.
      • Si adopera affinché’ entro un mese, da parte dell’Assemblea dei Soci, venga svolta l’elezione delle qualifiche previste nel Consiglio Direttivo.
    7. Il Consiglio dei Soci Fondatori, all’unanimità, può applicare il veto su qualunque deliberazione del Consiglio Direttivo o dell’Assemblea dei Soci che sia stata protocollata agli atti del Comitato. Per esercitarlo dovrà inviare comunicazione scritta al Consiglio Direttivo ed a tutti i Soci del comitato indicando in modo chiaro quale sia stata la motivazione.
    8. Se, per decadenza (temporanea o definitiva) delle qualifiche di Soci Fondatori il relativo Consiglio fosse composto da meno di due persone:
      • il Presidente del Consiglio Direttivo assumerebbe temporaneamente la qualifica di Socio Fondatore.
      • Il Consiglio dei Soci Fondatori non può esercitare il diritto di veto, sino al ripristino del numero di Soci Fondatori in carica previsto dall’art.12.
      • Entro un mese, dovrà essere convocata un’Assemblea dei Soci straordinaria che deliberi, come normato dall’art.44 dello Statuto, la decadenza dei Soci Fondatori la cui qualifica è sospesa ed elegga nuovi Soci Fondatori fino al numero previsto dall’art.12. dello Statuto

 

Il Consiglio Direttivo

    1. Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo del comitato e si occupa della gestione, amministrazione, coordinamento, promozione e rappresentanza del Comitato. Opera nell’interesse esclusivo del Comitato e mai per interessi personali.
    2. Il Consiglio Direttivo è composto da membri eletti dall’Assemblea dei Soci il cui mandato ha durata di due anni, non prevede alcun compenso di natura materiale o immateriale e non è ereditario. Le qualifiche previste sono:

       

    3. Presidente
    4. Presidente Onorario
    5. Vice Presidente
    6. Segretario
    7. Tesoriere
    8. Coordinatore Eventi
    9.  

    10. La nomina ad ognuna delle qualifiche viene ratificata dal Consiglio dei soci Fondatori che può negarla al verificarsi delle condizioni di cui all’art.23. In caso di mancata ratifica si dovrà procedere a nuova elezione.
    11. Si riunisce, di norma, almeno una volta ogni 3 mesi e le sue delibere hanno effetto 15 giorni dopo che vengono protocollate all’interno degli atti del Comitato. Le delibere del Consiglio Direttivo vengono approvate a maggioranza relativa, la votazione è valida solo se presenti la metà più uno dei membri. Se in una riunione del Consiglio Direttivo non fosse possibile raggiungere questo quorum, la stessa non è atta a deliberare, ma può solo discutere i punti all’ordine del giorno.
    12. Qualunque qualifica del Consiglio Direttivo decade al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
      • Mancata partecipazione per almeno cinque sedute consecutive del Consiglio Direttivo
      • Assunzione di ruoli attivi (ivi compresa la semplice candidatura) o comportamenti che contrastino con i principi fondanti del comitato specificati agli articoli 2 e 3 del presente statuto
      • Cessazione del godimento dei diritti civili
      • Morte del Consigliere
      • Irregolarità nel pagamento della quota associativa annuale
    13. Al verificarsi delle condizioni di cui all’art.23, entro un mese dovrà essere convocata
      un’Assemblea dei Soci straordinaria al fine di eleggere i membri mancanti. Le qualifiche
      decadute vengono temporaneamente ricoperte dagli altri membri del Consiglio Direttivo
      secondo la seguente lista di priorità:

       

       

    14. dal Presidente
    15. dal Vice Presidente
    16. dal Tesoriere
    17. dal Segretario
    18. dal Coordinatore degli eventi
    19.  

    20. Il Consiglio Direttivo può delegare un suo membro oppure uno dei Soci del Comitato ad
      occuparsi di specifiche materie, progetti, problematiche, con apposita delibera. La delega non
      può avere durata superiore a sei mesi, scaduta la quale deve essere nuovamente approvata
      dal Consiglio Direttivo. In nessun caso la durata della delega potrà essere superiore a due anni.
      Il delegato sottopone una relazione con cadenza minima bimestrale al Comitato Direttivo.

       

    21. Il Consiglio Direttivo può
      1. Approvare la partecipazione del Comitato ad altre Associazioni oppure ad Albi, sempre che l’adesione non sia in contrasto con i principi descritti dagli articoli 2 e 3 del presente Statuto.
      2. Approvare la sospensione dello status di Socio di un aderente al Comitato (ivi compresa ogni qualifica che avesse all’interno del Comitato) per gravi motivi che violino i principi che lo fondano. La sospensione e’ propedeutica all’espulsione del Socio dal Comitato, la quale sara’ ratificata dal Consiglio dei Soci Fondatori entro 15 giorni.

 

Il Presidente del Consiglio Direttivo

    1. Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta il Comitato in ogni sede, ivi comprese quelle legali. È responsabile dell’amministrazione del patrimonio del Comitato in solido con il Vice Presidente ed il Tesoriere. Può sottoporre al Comitato dei Soci Fondatori una mozione di scioglimento del Comitato, la quale, se approvata, dovrà essere ratificata dall’Assemblea dei Soci secondo le prescrizioni dell’art.44.
    2. Il Presidente del Consiglio Direttivo firma ogni comunicazione del Comitato, ivi compresi i verbali delle riunioni del Comitato Direttivo. È responsabile, in solido con il Vice Presidente ed il Tesoriere, dei pagamenti verso i creditori del Comitato, partecipa di diritto ad ogni incontro ufficiale con gli Enti Pubblici e le Amministrazioni interessate dalle iniziative del Comitato. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio dei Soci Fondatori.
    3. Un socio eletto Presidente del Consiglio Direttivo non può assumere contemporaneamente uno o più qualifiche fra quelle di Vice Presidente o Tesoriere, fatta eccezione per quanto prescritto dall’art.24. Ove si applichi il citato articolo, opera in solido con il Segretario del Consiglio Direttivo

 

Il Presidente Onorario del Consiglio Direttivo

    1. L’Assemblea dei Soci, mediate votazione, può assegnare ad un Socio la carica di Presidente Onorario come riconoscimento per il suo contributo nel perseguire scopi e missione del Comitato stesso. La carica da esclusivamente diritto a presenziare le riunioni del Consiglio Direttivo con potere di voto. Non è previsto che più di un Socio assuma la qualifica di Presidente Onorario e la stessa decade dopo quattro anni. E’ possibile rinunciarvi tramite comunicazione al Consiglio Direttivo stesso che notifica l’Assemblea dei Soci.

 

Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo

    1. Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo svolge le funzioni del Presidente ove sia delegato da quest’ultimo oppure nel caso si applichino le prescrizioni dell’art.24. Non può assumere contemporaneamente uno o più qualifiche fra quelle di Presidente o Tesoriere, fatta eccezione per quanto prescritto dall’art.24. Ove si applichi il citato articolo, opera in solido con il Segretario del Consiglio Direttivo

 

Il Tesoriere

    1. Il Tesoriere del Consiglio Direttivo è responsabile dell’amministrazione finanziaria del Comitato e ne dispone del patrimonio congiuntamente con il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo, coerentemente con quanto approvato dall’Assemblea dei Soci. È tenuto a redigere consuntivi e preventivi di spesa con cadenze regolate da delibere del Consiglio direttivo, stante un minimo di un’emissione ogni tre mesi, oltre ad un resoconto annuale da sottoporre all’Assemblea dei Soci.
    2. Cura la tenuta dell’archivio delle fatture, dei giustificativi di spesa e di pagamento del Comitato.
    3. Ogni spesa proposta al Consiglio Direttivo o che nasca al suo interno deve essere validata dal Tesoriere, il quale ne verifica congruità e sostenibilità. Nel caso il suo parere fosse negativo, dovrà fornire al Consiglio Direttivo una relazione sul motivo la quale, per diventare efficace, dovrà essere approvata da una votazione del Consiglio Direttivo.

 

Il Segretario

    1. Il Segretario del Consiglio direttivo ha il compito di redigere tutti i documenti inerenti alle attività del comitato, ad eccezione di quelli la cui competenza ricade sul Tesoriere. Redige le
      minute degli incontri svolti ed è il curatore dell’archivio contenente gli atti del Comitato.Supporta il Consiglio direttivo nell’organizzare le relazioni con enti esterni al comitato, siano
      essi istituzionali che privati. Agisce come definito negli art.29 e 31, nel caso in cui siano applicate le disposizioni dell’art.24.

 

Il Coordinatore degli Eventi

    1. Il Coordinatore degli Eventi si occupa di organizzare e coordinare le attività derivanti da una delibera del Consiglio Direttivo. Non ha potere di spesa autonomo e, in caso si rendessero necessarie spese impreviste indispensabili o inderogabili per l’organizzazione di un’attività, sottopone richiesta d’urgenza al Tesoriere ed al Presidente del Consiglio Direttivo, i quali forniscono risposta entro il tempo massimo di tre giorni.
    2. Coerentemente con quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, si occupa di gestire l’approvvigionamento e la logistica per le forniture di materiali al Comitato.

 

L’Assemblea dei Soci

    1. I Soci sono convocati, di norma dal Consiglio Direttivo, a formare l’Assemblea dei Soci almeno una volta all’anno. La convocazione avviene nei modi e nei tempi stabiliti da apposita delibera del Comitato Direttivo, con un preavviso non inferiore a 15 giorni solari e comunque entro 3 mesi dal termine di ogni anno solare. Assemblee aggiuntive possono essere convocate su richiesta scritta di 1/3 dei Soci al Consiglio Direttivo, su delibera del Consiglio Direttivo o del Consiglio dei Soci Fondatori oppure secondo quanto disposto dal presente Statuto.
    2. L’Assemblea si svolge rispettando l’ordine del giorno, il quale viene comunicato in via provvisoria insieme alla convocazione. Chiunque può chiedere che sia inserito un punto nell’ordine del giorno comunicandolo in via scritta con un anticipo di almeno una settimana rispetto alla data della convocazione.
    3. Nell’Assemblea ogni Socio ha un diritto di voto singolo e può raccogliere fino a tre deleghe di altri soci, acquisendone il relativo diritto di voto.
    4. L’Assemblea dei Soci si intende regolarmente costituita solo se presenti almeno la metà dei Soci, ivi compresi quelli rappresentati per Delega. Se entro due ore dalla convocazione il quorum non fosse raggiunto si procederà ad una successiva convocazione nella quale l’assemblea sarà regolarmente costituita in presenza di un terzo dei Soci, ivi compresi quelli rappresentati per delega.
    5. Nel caso la mancata costituzione dell’Assemblea dei Soci mettesse a rischio la continuità del Comitato stesso, il Consiglio dei Soci Fondatori, anche su richiesta del Consiglio Direttivo, è autorizzato a deliberare esclusivamente sulle tematiche originanti il rischio e lo fa in seduta aperta a qualunque Socio, i quali assumeranno il ruolo di semplici auditori. Una delibera che preveda la modifica del presente statuto non può essere considerata un rischio alla continuità del Comitato.
    6. L’assemblea dei Soci è presieduta dal Consiglio Direttivo con la partecipazione del Consiglio dei Soci Fondatori. Il Segretario del Consiglio direttivo si occupa di verbalizzare i contenuti emersi nella discussione e l’esito delle votazioni sui punti all’ordine del giorno. Il Tesoriere mette a disposizione tutti i giustificativi di spesa per le voci comprese nei rendiconti da lui elaborati.
    7. L’Assemblea dei Soci, ove regolarmente costituita, ha i seguenti poteri:
      1. A maggioranza semplice:
        1. Approvare le istanze proposte dai Soci del comitato e dai suoi organi, inserite nell’ordine del giorno
        2. Approvare il rendiconto di gestione e la previsione per il periodo successivo, per come sono redatti dal Tesoriere
        3. Eleggere un socio ad assumere una delle qualifiche previste nel Comitato Direttivo
      2. A maggioranza qualificata di due terzi:
        1. Approvare una mozione di sfiducia nei confronti di uno o più membri del Consiglio Direttivo.
        2. Approvare la decadenza della qualifica di Socio Fondatore, come normato dall’art.18 dello Statuto.
      3. A maggioranza assoluta:
        1. Approvare modifiche al presente Statuto, le quali vengono ratificate dal Consiglio dei Soci Fondatori come specificato all’art.12 del presente Statuto. Modifiche agli articoli 2 e 3 dello statuto possono essere approvate solo all’unanimità dell’Assemblea dei Soci.
        2. Approvare la proposta di nomina di un Socio Fondatore da parte di chi rinuncia alla qualifica, come specificato nell’art.14 del presente Statuto.
        3. Dichiarare sciolto il Comitato.



Sezione 3 – Patrimonio del Comitato

    1. Il patrimonio del comitato è costituito da:
      • Ogni bene mobile o immobile acquisito dal Comitato tramite affitto, compravendita o donazione.
      • Tutte le somme presenti su conti correnti bancari, postali o depositi presso istituti finanziari, bancari e di credito intestati al Comitato ed ogni somma in denaro contante affidata ad un Socio.
      • Ogni strumento finanziario, ivi compreso il denaro, acquisito per donazione.
      • Tutte le opere su cui il Comitato detiene la proprietà intellettuale, secondo la normativa vigente.
      • Ogni risorsa necessaria per la sua promozione, il funzionamento, ivi comprese quelle immateriali, informatiche, telefoniche.
    2. È fatto divieto al Presidente ed al Tesoriere del Consiglio Direttivo ed a qualunque Socio di distribuire parti del patrimonio a chiunque per qualunque motivo. Gli eventuali utili o avanzi di gestione possono essere usati solo per fini inerenti alle attività del Comitato o l’assolvimento di obblighi fiscali secondo le normative vigenti.
    3. Nel caso in cui il Comitato fosse dichiarato sciolto dal Consiglio dei Soci Fondatori, questo decide sulla destinazione del patrimonio del Comitato, devolvendolo a progetti che abbiano ricaduta sul miglioramento del Quartiere Olmi, nel pieno rispetto dei principi che hanno portato il Comitato ad esistere.



Sezione 4 – Disposizioni finali

  1. . In caso di controversie, uno o più Soci possono interpellare il Consiglio dei Soci Fondatori, il quale deliberà in funzione di quanto specificato agli art.2, 3 e 5 del presente statuto.